Circ. marzo 2016

Oggetto: Mancato versamento ritenute – MUD 2016 – Prescrizione retribuzione e contributi – Dimissioni dei lavoratori – Il lavoro autonomo occasionale dopo il 25 giugno 2015.

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Seregno, 02 marzo 2016

A tutte le aziende

Loro sedi


Mancato versamento ritenute – Con circ. 6/2016 il Ministero del lavoro illustra il nuovo regime di depenalizzazione dal 6 febbraio. Per quanto riguarda il mancato pagamento di ritenute, continua ad applicarsi la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 € in caso di ritenute superiori a 10.000 €. Per importi inferiori, solo sanzione da 10.000 a 50.000 €. Il datore di lavoro non è punibile qualora provveda al pagamento entro 3 mesi dalla notifica della violazione.

MUD 2016 – Il 30 aprile scade il termine per la presentazione della denuncia dei rifiuti del 2015. Vi sono obbligate tutte le aziende che producono rifiuti pericolosi, oppure che li trasportano e tutte le aziende con oltre 10 occupati. Chi avesse necessità si può rivolgere a Faro srl – ing. Paola Giusto – Tel. 0362306216 a nome del mio studio.

Prescrizione della retribuzione e contributi – Il Tribunale di Milano ha affermato che dal 18 luglio 2012 da cui è entrata in vigore la “riforma Fornero”, anche per le aziende con tutela reale il termine di prescrizione quinquennale decorre soltanto dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, come già per le aziende in tutela obbligatoria con meno di 16 occupati.

Con altra sentenza (Cass. Sez. Lavoro 10/12/15 n° 24946) è stato affermato che ai fini del mantenimento della prescrizione decennale (in luogo dell’ordinaria quinquennale) è sufficiente la denuncia del lavoratore del mancato pagamento dei contributi direttamente all’INPS.

Dimissioni dei lavoratori – Come segnalato nelle mie precedenti comunicazioni 1 e 2 del 2016, dal 12 marzo 2016 le dimissioni, anche consensuali, dei lavoratori dovranno essere prodotte on line. A tale scopo i lavoratori dovranno munirsi di PIN (personal identification number) INPS (da richiedere recandosi presso le sedi territoriali INPS; oppure on line attraverso al procedura di richiesta PIN; oppure tramite il numero verde da fisso al 803164 o a pagamento da cellulare al 06161164) e quindi registrarsi sul sito www.cliclavoro.it. e compilare ed inviare l’apposito modulo. La comunicazione sarà quindi trasmessa alla PEC dell’azienda ed alla DTL (direzione territoriali del lavoro). Analoga è la procedura per la revoca entro 7 giorni. In alternativa i lavoratori potranno rivolgersi a sindacati, patronati, enti bilaterali e commissioni di certificazione, che provvederanno alla trasmissione sotto la loro responsabilità.

Le dimissioni della lavoratrice per matrimonio, durante il periodo di gravidanza, di entrambi i genitori entro 3 anni di età dei figli devono essere convalidate presso le DTL. Tali lavoratori dovranno essere resi consapevoli delle opportunità offerte di trasformare il congedo parentale in part time a termine e di poter fruire dei congedi parentali anche su base oraria.

IL lavoro autonomo occasionale dopo il 25 giugno 2015 – Potrebbe tutt’ora essere consentito il lavoro occasionale accessorio a condizione che non sia continuativo, non coordinato dal committente, senza vincolo di durata, con carattere episodico e senza l’inserimento del soggetto nell’organico dell’impresa. Lo spazio per il possibile utilizzo è quindi molto limitato e facilmente verificabile in sede ispettiva, dato che trattasi di lavoratore autonomo cui va rilasciata la certificazione CU.

Circ03/16md